FAQ

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✅ Se hai caricato il tuo testamento sulla blockchain, è possibile verificarne l’esistenza pubblica e la data certa seguendo questi passaggi:

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  1. Vai su Polygonscan.com
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  3. Inserisci l’hash della transazione
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  5. Clicca su \"More details\"
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  7. Clicca su \"View input as\"
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  9. Se il contratto è verificato, vedrai il nome della funzione usata (es. storeCID(string)) e il valore inserito
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  11. A fianco del parametro Input data, in formato, selezionando UTF8 troverai il tuo CID IPFS, che identifica in modo univoco il tuo testamento
    \r\n Esempio: QmRMSENJpAkBjVyzn6j6r9o4EYjrAeyogW6nGTn2yrjC4U\r\n
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Questo CID è la \"firma\" del contenuto del testamento, ed è immutabilmente registrato sulla blockchain, con data e ora pubbliche e verificabili.

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Per l'elenco degli articoli, si consulti:

Dispositivo dell'art. 810 Codice Civile: [...]Bene giuridico è una cosa caratterizzata dall'utilità, cioè idoneità a soddisfare una necessità dell'uomo; dall'accessibilità, intesa come possibilità di subire espropriazione; dalla limitatezza, quale disponibilità limitata in natura. Questa definizione si distingue, perciò, da quella naturalistica di cosa: è possibile, infatti, che vi siano cose non beni giuridici, basti citare a questo proposito l'aria, e beni giuridici che non siano allo stesso tempo cose. Basti pensare, a tale riguardo, alle opere dell'ingegno.[...]

Art. 2-terdecies del Decreto legislativo|30 giugno 2003 | n. 196: [...]I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.[...]

Artt. 15-22 GDPR: [...]L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali [...]

Dispositivo dell'art. 700 Codice Civile: [...]Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.[...]

Dispositivo dell'art. 701 Codice Civile: [...]Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi. Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.[...]

Dispositivo dell'art. 629 Codice Civile: [...]Il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento.[...]

Dispositivo dell'art. 588 Codice Civile: [...]Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.[...]

Dispositivo dell'art. 655 Codice Civile: [...]Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite. [...]

Dispositivo dell'art. 1703 Codice Civile: [...]Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. [...]

Dispositivo dell'art. 458 Codice Civile: [...]Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla [1418 c.c.] ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.[...]

Usiamo la La firma elettronica con OTP: una panoramica La FEA OTP che viene spesso identificata online come Firma elettronica avanzata OTP spesso si riferisce semplicemente alla firma elettronica con OTP. La firma elettronica con OTP è un tipo di firma che non richiede standard di sicurezza complessi per quanto riguarda il riconoscimento del firmatario. Si avvale infatti dell’invio di un codice OTP - One Time Password - tramite SMS o server vocale per permettere al firmatario di un documento di autenticarsi e conseguentemente di poter firmare.
Il codice OTP che viene inviato al firmatario è garanzia di un’autenticazione forte della sua identità e serve per aumentare il livello di sicurezza della firma e per proteggere ulteriormente i documenti firmati. Questo perché il numero di telefono e' associato al firmatario e, grazie al dossier di prova, permette di collegare un firmatario specifico alla firma di un documento.
L’utilizzo di questo tipo di firma elettronica puo’ rivelarsi utile nella firma di documenti che non presentano particolari rischi finanziari e legali come, per esempio, pre-contratti, preventivi, contratti di vendita o generici, etc...

Il regolamento eIDAS stabilisce le regole per l'uso legale e il riconoscimento delle procedure di firma elettronica negli Stati membri dell'Unione Europea. Un prestatore di servizi di fiducia (TSP) deve rispettare queste norme. La Commissione Europea identifica ed elenca per paese, i prestatori di servizi fiduciari certificati (TSP), riconosciuti in tutta l'UE. Il regolamento eIDAS stabilisce anche il principio di non discriminazione. L’ammissibilità legale di una firma, non può quindi essere rifiutata per il fatto che sia in formato elettronico. Qualsiasi firma elettronica o firma digitale con valore legale creata da un servizio di fiducia certificato da un Paese dell’Unione Europea, quindi, ha valore probatorio all’interno dell’intera Unione Europea.

Yousign emette i propri certificati in conformità con il regolamento Europeo, rendendola una Autorità di certificazione (AC) riconosciuta in Europa. Questo statuto permette a Yousign di garantire firme elettroniche più sicure tramite certificati digitali come quelli per la firma digitale.

È un incarico che una persona affida a un'altra per eseguire specifiche volontà dopo la sua morte. Non ha effetto durante la vita del mandante.

No, non sostituisce il testamento. Può solo servire per eseguire determinate volontà del defunto, purché non contrastino con le norme sulla successione.

Viene utilizzato per gestire il patrimonio digitale (social, email, criptovalute, account online).

Solo dopo la morte del mandante.

Sì, il mandante può revocarlo in qualsiasi momento prima della morte. Basta modificare i dati.


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